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Tribunale di Bologna > Licenziamento disciplinare
Data: 10/06/2008
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 329/2008
Parti: Francesco P./S.D.A. Express Courier S.p.A.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – ACCUSA DI AVER APPOSTO UNA CROCE SULLA FOTOGRAFIA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ – GIUSTA CAUSA: INSUSSISTENZA


Art. 2119 c.c.

 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – ACCUSA DI AVER APPOSTO UNA CROCE SULLA FOTOGRAFIA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ – GIUSTA CAUSA: INSUSSISTENZA

REQUISITI DIMENSIONALI PER L’APPLICABILITA’ DELLA TUTELA REALE.

 

A monte dell’episodio che ha portato al licenziamento vi è un grave deterioramento dei rapporti tra le parti, avendo già il lavoratore impugnato avanti all’Autorità Giudiziaria un trasferimento presso la sede di Roma ed un lamentato demansionamento. Poco dopo il lavoratore viene accusato di aver apposto una croce (X) con un pennarello blu sopra la fotografia del legale rappresentante della società pubblicata sulla prima pagina del giornale aziendale, affisso nella bacheca aziendale di Doreca Roma.

Il lavoratore nega di aver tenuto la condotta contestata, ma anche a prescindere dall’accertamento del fatto il Giudice accoglie il ricorso di impugnazione del licenziamento affermando che «anche se il fatto contestato fosse vero, consisterebbe in una forma di critica e di protesta di dubbio gusto, meritevole presumibilmente di una sanzione conservativa, ma mai di quella espulsiva».

Secondo il Tribunale il fatto è stato asseritamente commesso all’interno dei locali aziendali e per ciò stesso poteva essere rilevato da un numero limitato se non esiguo di persone; inoltre il foglio su cui la X era stata tracciata era destinato ad essere rapidamente rimosso senza nessun danno per l’azienda, né per la reputazione del legale rappresentante: «agli occhi del terzo, ignaro di chi ne fosse l’autore, il segno tracciato sulla foto non poteva che apparire come il risultato di una bravata. E una bravata non giustifica il licenziamento».

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, la società aveva eccepito l’inapplicabilità dell’articolo 18 della legge n. 300/1970 in quanto nella sede di Bologna dalla quale il lavoratore era stato trasferito occupa meno di 15 dipendenti mentre in quella di Roma, ove i dipendenti occupati erano 21, molti dipendenti risultavano distaccati presso altre società del gruppo. Invero il Giudice a tale proposito osserva che, in ordina alla tutela da applicare, quella che conta è la sede dove il lavoratore è in forza al momento del licenziamento (anche se ha contestato il trasferimento) mentre non rileva che qualche dipendente sia stato distaccato «perché il lavoratore distaccato continua a dipendere, sia dal punto di vista burocratico amministrativo, che da quello sostanziale gerarchico, dalla sede di lavoro cui è assegnato».